PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce l'ordinamento sportivo quale peculiare formazione sociale, tutelata dalla Costituzione, e garantisce a tutti i cittadini l'accesso alla pratica sportiva, per promuovere la salute e il benessere della cittadinanza, per conseguire obiettivi educativi, culturali e sociali e per consentire l'esercizio della libera iniziativa economica.
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Repubblica assicura particolari regimi di autonomia alle organizzazioni sportive nazionali inserite nell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, fatti salvi comunque i casi di immediata rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni soggettive connesse con lo svolgimento delle competizioni sportive.

Art. 2.
(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

      1. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, non sono sindacabili in sede giurisdizionale:

          a) gli atti adottati dalle organizzazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 2, in materia di regolamentazione tecnica delle competizioni sportive;

          b) gli atti adottati dai direttori di gara nel corso delle competizioni sportive al fine di garantirne il corretto svolgimento, in applicazione della regolamentazione tecnica di cui alla lettera a);

          c) gli atti adottati dai competenti organismi tecnici sovraordinati ai direttori

 

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di gara, in sede di revisione e di omologazione dell'operato dei medesimi;

          d) le sanzioni disciplinari aventi natura tecnico-sportiva di durata inferiore a sei mesi;

          e) ogni altro provvedimento disciplinare o sanzionatorio adottato dagli organi competenti delle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nei confronti degli associati, quando esso non comporti l'interruzione definitiva del rapporto associativo ovvero la sospensione del rapporto stesso per un periodo superiore a sei mesi.

      2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, secondo le previsioni degli statuti e i dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
      3. Allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, costituite nelle forme di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, che sono controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detiene una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Art. 3.
(Norme sulla giurisdizione).

      1. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle federazioni sportive nazionali diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono sindacabili in sede giurisdizionale dopo che siano stati

 

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esauriti i gradi della giustizia sportiva e nel rispetto delle eventuali clausole compromissorie inserite nei contratti previsti all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
      2. La camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano costituisce l'organo supremo della giustizia sportiva.
      3. È attribuita al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società sportive, associazioni e atleti.
      4. Ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive nazionali è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
      5. Nelle controversie di cui al comma 4, la competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
      6. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, con l'applicazione dei commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della medesima legge n. 1034 del 1971.

Art. 4.
(Riordino della giustizia sportiva).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive nazionali, di intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, provvedono a disciplinare i rispettivi sistemi di giustizia sportiva endoassociativa secondo i seguenti princìpi:

          a) previsione di due soli gradi di giustizia sportiva endoassociativa;

          b) individuazione nelle rispettive corti federali dell'organo supremo di giustizia sportiva federale;

 

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          c) previsione dell'impugnabilità delle decisioni assunte dalle corti federali dinanzi alla camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano.
      2. Le federazioni sportive nazionali procedono, nel termine di cui al comma 1, al conseguente riordino organizzativo e funzionale di tutti gli organi di giustizia sportiva esistenti, provvedendo all'istituzione di sezioni competenti esclusivamente in materia tecnica, per gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 5.
(Abrogazioni ed entrata in vigore).

      1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, è abrogato.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.